Visione fascicolo e richiesta copie ex artt. 415 c.p.p. e 408 c.p.p.
Qualora siano presenti nel fascicolo delle indagini preliminari provvedimenti che avvisino le parti della possibilità di visionare gli atti e di estrarne copia, è consentito rivolgersi alla segreteria del Pubblico Ministero titolare per i procedimenti ex art. 415 c.p.p. o alla segreteria ex art. 408/411 c.p.p. indicate nel provvedimento notificato alle parti, per la consultazione del procedimento e la richiesta di copie.
- la richiesta di copia integrale del fascicolo - senza preventiva visione - può essere inviata a mezzo pec all'indirizzo cnr.procura.rovigo@giustiziacert.it con indicazione del numero del procedimento e del Magistrato assegnatario. A seguito della quantificazione - da parte della Segreteria del PM titolare del fascicolo - dell'importo dovuto e poi dell'avvenuto pagamento a mezzo della piattaforma PagoPa (la cui attestazione va inviata al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata), le copie verranno inviate con medesimo mezzo.
- richiesta copie a seguito visione fascicolo. In tal caso, è necessario prenotare l'appuntamento utilizzando il seguente link
Visione fascicolo e richiesta copie Ufficio Udienze
Per le richieste di copia atti del fascicolo dovranno presentarsi il diretto interessato, il difensore dell’imputato o un sostituto processuale (non è possibile la visione degli atti processuali a chi non ha titolo, quindi non munito dei suddetti requisiti). Si riceve solo su appuntamento prenotabile al seguente link
Per il rilascio di copia atti di fascicoli definiti avanti il Tribunale collegiale e monocratico e avanti il Giudice di Pace l’istanza deve essere indirizzata a codesti Uffici ai sensi dell’art. 116 cpp.
Le richieste di copie delle sentenze, anche del giudice di Pace, devono presentarsi al Tribunale Ufficio Post Dibattimento.
DIRITTI DI COPIA IN FORMATO CARTACEO
È lo schema di determinazione del costo del rilascio di copie di atti, frasi, ordinanze, ecc. in base al numero di pagine rilasciate e all'urgenza/non urgenza del rilascio. I diritti di copia sono pagati tramite piattaforma PagoPA
Diritti di copia senza certificazione di conformità
| Numero di pagine | Diritto di copia forfettizzato | Diritti di Copia forfettizzato URGENTI |
| 1-4 | € 1,47 | € 4,41 |
| 5-10 | € 2,96 | € 8,88 |
| 11-20 | € 5,88 | € 17,64 |
| 21-50 | € 11,79 | € 35,37 |
| 51-100 | € 23,58 | € 70,74 |
| Più € 23,58 + 9,83 ogni ulteriore 100 pag. o fraz. di 100 | € 70,74 + 29,49 ogni ulteriore 100 pag. o fraz. di 100 |
Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
PER IL DIRITTO DI CERTIFICATO DI CUI ALLE LETT. A) EB) DELL'ART. 273 DEL TU 115/2002, L'IMPORTO COSÌ COME ADEGUATO CON DECRETO DELL'8 GENNAIO 2009, È AGGIORNATO IN EURO 3,92.
DIRITTI DI COPIA IN FORMATO DIGITALE
L'art. 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto le seguenti modifiche sui diritti per l’invio della copia informatica nel procedimento penale con decorrenza dal 1 gennaio 2025:
“ Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 269:
1) al comma 1, dopo le parole: «copie di» sono inserite le seguenti: «atti e»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «è estratta» è inserita la seguente parola: «direttamente»;
b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente
art. 269 bis - Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale .
“ Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è divuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell’allegato 8 al presente testo unico"
c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:
| Modalità di rilascio e tipo di supporto | Diritto forfetizzato |
| Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD) | Euro 25 per ogni supporto di dati |
| Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali) | Euro 8 per ogni trasmissione di dati |
E' stato pertanto modificato l’art. 269 prevedendo che “Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”;
è stato inoltre inserito l’art. 269-bis che disciplina il diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche stabilendo che “Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale”, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura € 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00 ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).